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Bando campi e contestazioni, il Comune di Salerno tira dritto

di Eleonora Tedesco
Gara per la gestione di “De Gasperi” e “Settembrino” nel mirino, l’Ente liquida le proteste: «Ampia discrezionalità». E c’è la citazione parziale di una delibera dell’Anac
Bando campi e contestazioni, il Comune di Salerno tira dritto

Il “pallone è mio e le regole le faccio io”, verrebbe da pensare leggendo la risposta che gli uffici comunali hanno inviato a una delle società sportive che ha contestato uno dei passaggi del bando per l’assegnazione in concessione (per otto anni) dell’impianto sportivo “Alcide De Gasperi”, in via D’Allora, gara “gemella” alla stessa – con gli stessi termini – per l’affidamento della gestione del “Settembrino” di Fratte. In particolare, a essere contestato è il punteggio che viene attribuito, nell’ambito dell’offerta tecnica, alle società che si fanno avanti: 16 se sono in cordata e quattro se si presentano da sole. In pratica, il bando sancisce una premialità importante per ciascuna delle società che si presentano in raggruppamento ma che devono essere assolutamente quattro, non una di più né una di meno. Secondo la società, come segnalato in una Pec inviata al Comune, «l’attribuzione di un punteggio graduato in funzione del numero dei soggetti che compongono la compagine del proponente non risponde ad alcun interesse dell’amministrazione e non concorre alla valutazione della qualità della proposta dell’offerente, finendo con il premiare in maniera irragionevole i concorrenti che decidano di partecipare in forma associata con una compagine composta da 4 (e non uno solo in più) soggetti».

Non solo, il criterio di valutazione concretizzerebbe anche «la violazione del principio della par conditio tra i partecipanti alla procedura, risultando oltremodo penalizzati i concorrenti che intendono partecipare in forma singola».
Argomentazioni a cui gli uffici di Palazzo di Città hanno risposto sottolineando che «nell’ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta dei criteri di valutazione delle offerte operata dalla stazione appaltante, compreso il peso da attribuire a singoli elementi, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico». Il riferimento, riportato alla fine del periodo è alla delibera dell’Anac numero 117 del 2025, in cui l’Autorità si pronuncia rispetto ai principi di valutazione dell’offerta tecnica in merito a una controversia legata al trasporto scolastico e ai mezzi a disposizione delle società in gara. Gli uffici comunali, infatti, copiano e incollano uno dei passaggi della delibera, omettendo che il principio di insindacabilità può essere messo in discussione «in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente illogica, abnorme ed irragionevole e i criteri non siano trasparenti e intellegibili».

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