La Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’Appello della Corte dei Conti ha messo la parola fine all’ultimo procedimento giudiziario collegato alla realizzazione di Piazza della Libertà e del parcheggio interrato sottostante. I giudici contabili hanno infatti confermato la prescrizione dell’azione erariale, ritenendo che fosse ormai fuori tempo massimo l’intervento della Procura generale campana.
Il punto chiave: quando inizia la prescrizione
La decisione si basa su un principio preciso: nei casi in cui vi siano ipotesi di illecito penale, il termine per la prescrizione non decorre dal decreto che dispone il rinvio a giudizio, ma dalla richiesta stessa di rinvio a giudizio. Nel caso in esame, la richiesta da parte della Procura risale al 21 aprile 2016.
Per la Corte, il pm contabile era già in possesso di tutti gli elementi essenziali per esercitare l’azione erariale:
“Il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio non aggiunge nulla rispetto alla richiesta, dunque non può fare slittare il termine della prescrizione”.
Le accuse: quattro appalti e oltre 4 milioni di euro contestati
Il procedimento prendeva spunto dagli atti trasmessi dalla Procura di Salerno in seguito all’inchiesta penale sulla costruzione dell’opera. Al centro delle indagini, quattro diversi affidamenti relativi ai lavori del parcheggio, della piazza, della deviazione del torrente Fusandola e delle opere di urbanizzazione connesse.
Secondo l’accusa, le presunte violazioni e irregolarità nei contratti e nella direzione dei lavori avrebbero comportato indebiti esborsi per 4,3 milioni di euro, da parte del Comune. I soggetti coinvolti: il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto.
La Corte: non serve un atto “occulto” per configurare il dolo
La difesa aveva eccepito l’assenza di occultamento doloso del danno, in quanto le decisioni contestate risultavano da atti pubblici come delibere e determine. Ma i giudici hanno respinto questa tesi:
“Il dolo può sussistere anche in presenza di atti pubblici, se serve un’attività investigativa complessa per rilevare il danno e le sue componenti essenziali”.
Un caso emblematico per la giurisprudenza contabile
La Corte chiarisce un aspetto rilevante: la “scoperta” del danno erariale non coincide con la semplice conoscibilità dei fatti, ma con il loro disvelamento sostanziale, che consente al pm contabile di agire. In questo caso, il contenuto della consulenza tecnica allegata alla richiesta di rinvio a giudizio era già sufficientemente dettagliato, e dunque non giustificava un’ulteriore proroga della prescrizione.