di Mariagiusy Guarente*
e Marcello Abbondandolo*
Nel panorama giuridico italiano, il tema della conciliazione tra vita lavorativa e familiare occupa un ruolo sempre più centrale. L’articolo 42-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, integrato e richiamato dal D.Lgs. n. 165/2001, offre ai genitori lavoratori della pubblica amministrazione uno strumento rilevante per garantire la vicinanza familiare nei primi anni di vita del figlio. Tuttavia, la sua applicazione solleva diverse questioni di natura pratica e giuridica.
L’articolo 42-bis disciplina il diritto dei genitori lavoratori pubblici a ottenere un’assegnazione temporanea presso una sede lavorativa ubicata nella stessa provincia o regione in cui lavora l’altro genitore, per un periodo complessivo massimo di tre anni e nei primi tre anni di vita del figlio. Tale strumento mira a sostenere il ruolo genitoriale e a favorire un’equa distribuzione dei carichi familiari.
Nell’ ambito dell’ applicazione del suddetto articolo, la giurisprudenza, sia amministrativa sia costituzionale, è intervenuta per risolvere dubbi interpretativi e delineare il bilanciamento tra diritto al trasferimento e necessità organizzative delle amministrazioni pubbliche.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il dissenso al trasferimento deve fondarsi su ragioni oggettive e documentate, non su generiche difficoltà operative. In particolare, la sentenza n. 3176/2023 ha ribadito che la norma tutela la funzione genitoriale come valore costituzionalmente garantito, che non può essere sacrificato in nome di esigenze organizzative ordinarie.
Un ulteriore impulso al riconoscimento del diritto al trasferimento è giunto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 99/2024. La Consulta ha difatti dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui limita il trasferimento alla provincia o regione di lavoro dell’altro genitore, ritenendo che tale restrizione sia irragionevole e contraria ai principi di unità familiare e tutela della genitorialità sanciti dagli articoli 29 e 30 della Costituzione.
L’articolo 42-bis rappresenta, pertanto, un pilastro fondamentale per il diritto alla genitorialità nel pubblico impiego, ma la sua attuazione richiede un’applicazione uniforme e un bilanciamento tra esigenze familiari e organizzative. La giurisprudenza ha contribuito a rafforzare il diritto al trasferimento, ribadendo che la tutela della famiglia e dei minori prevale sulle ordinarie esigenze organizzative. Tuttavia, una riforma organica del testo normativo potrebbe colmare le lacune ancora presenti, garantendo maggiore efficacia e certezza nell’applicazione della norma.
(*: Dirigenti Avvocato Asl Avellino)