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Cittadella giudiziaria, misura interdittiva per quattro società

Lavori difformi, nel mirino della Procura di Salerno aziende operanti nel settore delle costruzioni e dell'installazione di ascensori

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di 1 anno. È quanto disposto dal gip del Tribunale di Salerno nei confronti di quattro società, due delle quali operanti nel settore delle costruzioni di edifici residenziali e impegnate nei lavori di realizzazione della Cittadella giudiziaria di Salerno, e le altre due nel settore dell’installazione, riparazione e manutenzione di ascensori. Secondo quanto emerso dalle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno e della sezione di polizia giudiziaria Aliquota Polizia di Stato, coordinate dalla Procura di Salerno, le due società facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell’appalto per i lavori di realizzazione dei nuovi uffici giudiziari salernitani “non avrebbero adottato e, comunque, efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei ad impedire che i rispettivi legali rappresentanti fornissero beni diversi per natura, ordine, qualità e prestazioni, da quelli indicati nel contratto di appalto e nell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti”. Le altre due società destinatarie della misura interdittiva “non avrebbero adottato e, comunque, efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei ad impedire che i rispettivi legali rappresentanti effettuassero una non corretta installazione di impianti elevatori e non effettuassero le prestazioni di manutenzione previste dal contratto“.

La nota

Si tratta, sottolinea una nota a firma del procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, “di una specifica forma di responsabilità amministrativa ascrivibile agli enti forniti di personalità giuridica in relazione ad alcuni reati tassativamente indicati dal legislatore commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (cosiddette ‘apicali’) o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (cosiddetti ‘sottoposti’), i quali non devono avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi“.

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